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La modalità di assoggettamento ad IVA negli appalti per la realizzazione di piscine, crea non pochi dubbi fra gli operatori del settore anche (e soprattutto) per la differente interpretazione normativa resa da alcuni Uffici dell’Amministrazione Finanziaria o dai professionisti che assistono i vari operatori coinvolti. I diversi contesti che possono venire a crearsi, sono spesso motivo di incertezza su quale sia l’aliquota da applicare viste le numerose contestazioni prodotte dagli Uffici, senza trascurare gli immancabili consigli sbrigativi che, “prudenzialmente”, propendono per indicare l’applicazione dell’aliquota del 22%, rendendo particolarmente importante (e talvolta sbagliato) il carico fiscale indiretto sull’esecuzione dell’opera.
Preliminarmente occorre specificare che le abitazioni cosiddette “di lusso”, quelle cioè identificate catastalmente con le categorie A/1, A/8 e A/9, ancorché siano “1^ casa”, sono sempre escluse in generale dalle agevolazioni fiscali e, in particolare, dall’applicazione delle aliquote Iva ridotte tanto nell’acquisto quanto nella ristrutturazione nonché per le analoghe spese che dovessero riguardarne le pertinenze.
Entrando nel merito della questione e dando per scontato che solitamente la piscina venga realizzata sul terreno di pertinenza della casa, vediamo anzitutto cosa dispone il codice civile relativamente alle “pertinenze”. L’art. 817 c.c. recita: “Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa” e, di seguito, l’art. 818 dispone che “Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze…” potendosi da ciò dedurre che la costruzione della piscina sul terreno di pertinenza della prima casa (non di lusso) possa anch’essa fruire dell’aliquota agevolata del 4% né più e né meno del trattamento riservato all’abitazione… tuttavia, la posizione dell’Agenzia delle Entrate nella Circolare del 30/11/2000 n. 219, da un lato conferma la possibilità di fruire dell’agevolazione fiscale (IVA al 4%) sia nel caso di acquisto del fabbricato con le relative pertinenze, sia nel caso della costruzione mediante appalto, ma sottolinea che “…. l’aliquota agevolata può essere applicata solo nel caso in cui i lavori effettuati rimangano contenuti nell’ambito del semplice ampliamento.
Al n. 39 della Tabella A parte II D.P.R. 633/72 si prevede che l’IVA al 4% si applichi genericamente alle prestazioni dipendenti da contratti di appalto relative alle abitazioni non di lusso ma ciò nonostante, non si può non considerare che l’Agenzia delle Entrate tende in prevalenza a negare l’aliquota agevolata del 4%, se la realizzazione della piscina non è contestuale alla costruzione dell’abitazione, quantunque tale vincolo non sia espressamente imposto a carattere normativo. Non è facile comprendere la ratio di differenziare il trattamento IVA in base alla circostanza che la realizzazione della piscina avvenga assieme alla costruzione dell’abitazione di cui è pertinenza, piuttosto che separatamente; fatto sta che, applicando il criterio dell’analogia con riferimento a quanto espresso dall’Agenzia delle Entrate nella guida 2007 sulle ristrutturazioni edilizie dove si limita la fruibilità della detrazione IRPEF del 36% al caso di rifacimento della piscina quando questo ne modifichi i caratteri preesistenti e non anche, per la realizzazione ex-novo della stessa, analogamente, l’IVA al 4% non viene riconosciuta per la realizzazione ex-novo della piscina, quando cioè non coincide con quella della casa di cui è pertinenza, ma è successiva. Relativamente a cosa debba intendersi per realizzazione della piscina mediante “appalto”, si precisa che è tale una piscina costruita in loco, mediante opere quali scavi, getti in cemento o simili mentre, sembra il caso di segnalare che la semplice fornitura di una piscina fuori terra, pur con l’installazione dell’impianto di trattamento acqua, non è configurabile come appalto.
Altra circostanza che non consente la fruibilità dell’aliquota agevolata nella realizzazione della piscina, e ciò indipendentemente dalla contemporaneità della sua esecuzione rispetto a quella dell’abitazione di cui è pertinenza, è la sussistenza di altra pertinenza che ne abbia già beneficiato (R.M. 39/E del 17.03.2006): l’aliquota IVA del 4% è applicabile alle pertinenze della prima casa, limitatamente ad una sola per ciascuna delle unità immobiliari classificate o classificabili tra cantine e soffitte, autorimesse, tettoie chiuse o aperte, anche se acquistate separatamente dall’abitazione. Per questa fattispecie le contestazioni dell’AdE sono numerose in quanto, con riferimento al titolo edificatorio per la realizzazione della piscina laddove sia già presente un’altra pertinenza che abbia fruito dell’agevolazione dell’IVA al 4%, si ritiene venuto meno il vincolo di pertinenzialità eventualmente richiamato dal committente/cessionario per giustificare la richiesta all’appaltatore/cedente di applicazione dell’aliquota agevolata e, di conseguenza, l’Ufficio procede al recupero dell’IVA quantificato nella differenza fra il 10% dovuto ed il 4% applicato, ovviamente maggiorato di sanzioni ed interessi; tale contestazione avviene peraltro nei confronti del cedente o dell’appaltatore “quale unico responsabile della correttezza dell’aliquota Iva applicata alla cessione o alla prestazione anche quando dipende da informazioni o dichiarazioni fornite dal cessionario” (Cassazione 3291 del 2012) il quale, eventualmente, potrà in seguito rivalersi nei confronti del cessionario o committente per quanto fosse stato tenuto a versare all’Ufficio.
| ALIQUOTE IVA APPLICABILI | |||
| Realizzazione in appalto o acquisto | Ristrutturazione | ||
| Ppiscina su 1^ pertinenza | Piscina su pertinenza oltre la prima | Finalizzata al “bonus 36%” | |
| Immobile di lusso | 22% | 22% | 22% |
| 1^ casa non di lusso | 4% se contestuale 10% se successiva | 10% | 10% |
| Non 1^ casa | 10% | 10% | 10% |
Credits: Professioneacqua.it
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