News
In questa sezione potete consultare tutte le ultime notizie
In questa sezione potete consultare tutte le ultime notizie
Se vuoi una piscina e vuoi risparmiare la soluzione è farla adesso con la promozione di Franzoni Piscine. A scelta tra 5 modelli e tante misure a prezzo fisso in promozione fino al 31 marzo 2021. Non farti scappare l’occasione di risparmiare e goderti l’estate con una nostra piscina, facile veloce e pronta in pochi giorni senza stress.
Breve guida per partire con il piede giusto!
Per la Realizzazione della Tua Piscina, non affidarti al primo che incontri, cerca e scegli la Professionalità…
Ascolta i consigli di Piero!
Se vuoi una piscina e vuoi risparmiare la soluzione è farla adesso con la promozione di Franzoni Piscine. A scelta tra 5 modelli e tante misure a prezzo fisso in promozione fino al 31 marzo 2021. Non farti scappare l’occasione di risparmiare e goderti l’estate con una nostra piscina, facile veloce e pronta in pochi giorni senza stress.
La modalità di assoggettamento ad IVA negli appalti per la realizzazione di piscine, crea non pochi dubbi fra gli operatori del settore anche (e soprattutto) per la differente interpretazione normativa resa da alcuni Uffici dell’Amministrazione Finanziaria o dai professionisti che assistono i vari operatori coinvolti. I diversi contesti che possono venire a crearsi, sono spesso motivo di incertezza su quale sia l’aliquota da applicare viste le numerose contestazioni prodotte dagli Uffici, senza trascurare gli immancabili consigli sbrigativi che, “prudenzialmente”, propendono per indicare l’applicazione dell’aliquota del 22%, rendendo particolarmente importante (e talvolta sbagliato) il carico fiscale indiretto sull’esecuzione dell’opera.
Preliminarmente occorre specificare che le abitazioni cosiddette “di lusso”, quelle cioè identificate catastalmente con le categorie A/1, A/8 e A/9, ancorché siano “1^ casa”, sono sempre escluse in generale dalle agevolazioni fiscali e, in particolare, dall’applicazione delle aliquote Iva ridotte tanto nell’acquisto quanto nella ristrutturazione nonché per le analoghe spese che dovessero riguardarne le pertinenze.
Entrando nel merito della questione e dando per scontato che solitamente la piscina venga realizzata sul terreno di pertinenza della casa, vediamo anzitutto cosa dispone il codice civile relativamente alle “pertinenze”. L’art. 817 c.c. recita: “Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa” e, di seguito, l’art. 818 dispone che “Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze…” potendosi da ciò dedurre che la costruzione della piscina sul terreno di pertinenza della prima casa (non di lusso) possa anch’essa fruire dell’aliquota agevolata del 4% né più e né meno del trattamento riservato all’abitazione… tuttavia, la posizione dell’Agenzia delle Entrate nella Circolare del 30/11/2000 n. 219, da un lato conferma la possibilità di fruire dell’agevolazione fiscale (IVA al 4%) sia nel caso di acquisto del fabbricato con le relative pertinenze, sia nel caso della costruzione mediante appalto, ma sottolinea che “…. l’aliquota agevolata può essere applicata solo nel caso in cui i lavori effettuati rimangano contenuti nell’ambito del semplice ampliamento.
Al n. 39 della Tabella A parte II D.P.R. 633/72 si prevede che l’IVA al 4% si applichi genericamente alle prestazioni dipendenti da contratti di appalto relative alle abitazioni non di lusso ma ciò nonostante, non si può non considerare che l’Agenzia delle Entrate tende in prevalenza a negare l’aliquota agevolata del 4%, se la realizzazione della piscina non è contestuale alla costruzione dell’abitazione, quantunque tale vincolo non sia espressamente imposto a carattere normativo. Non è facile comprendere la ratio di differenziare il trattamento IVA in base alla circostanza che la realizzazione della piscina avvenga assieme alla costruzione dell’abitazione di cui è pertinenza, piuttosto che separatamente; fatto sta che, applicando il criterio dell’analogia con riferimento a quanto espresso dall’Agenzia delle Entrate nella guida 2007 sulle ristrutturazioni edilizie dove si limita la fruibilità della detrazione IRPEF del 36% al caso di rifacimento della piscina quando questo ne modifichi i caratteri preesistenti e non anche, per la realizzazione ex-novo della stessa, analogamente, l’IVA al 4% non viene riconosciuta per la realizzazione ex-novo della piscina, quando cioè non coincide con quella della casa di cui è pertinenza, ma è successiva. Relativamente a cosa debba intendersi per realizzazione della piscina mediante “appalto”, si precisa che è tale una piscina costruita in loco, mediante opere quali scavi, getti in cemento o simili mentre, sembra il caso di segnalare che la semplice fornitura di una piscina fuori terra, pur con l’installazione dell’impianto di trattamento acqua, non è configurabile come appalto.
Altra circostanza che non consente la fruibilità dell’aliquota agevolata nella realizzazione della piscina, e ciò indipendentemente dalla contemporaneità della sua esecuzione rispetto a quella dell’abitazione di cui è pertinenza, è la sussistenza di altra pertinenza che ne abbia già beneficiato (R.M. 39/E del 17.03.2006): l’aliquota IVA del 4% è applicabile alle pertinenze della prima casa, limitatamente ad una sola per ciascuna delle unità immobiliari classificate o classificabili tra cantine e soffitte, autorimesse, tettoie chiuse o aperte, anche se acquistate separatamente dall’abitazione. Per questa fattispecie le contestazioni dell’AdE sono numerose in quanto, con riferimento al titolo edificatorio per la realizzazione della piscina laddove sia già presente un’altra pertinenza che abbia fruito dell’agevolazione dell’IVA al 4%, si ritiene venuto meno il vincolo di pertinenzialità eventualmente richiamato dal committente/cessionario per giustificare la richiesta all’appaltatore/cedente di applicazione dell’aliquota agevolata e, di conseguenza, l’Ufficio procede al recupero dell’IVA quantificato nella differenza fra il 10% dovuto ed il 4% applicato, ovviamente maggiorato di sanzioni ed interessi; tale contestazione avviene peraltro nei confronti del cedente o dell’appaltatore “quale unico responsabile della correttezza dell’aliquota Iva applicata alla cessione o alla prestazione anche quando dipende da informazioni o dichiarazioni fornite dal cessionario” (Cassazione 3291 del 2012) il quale, eventualmente, potrà in seguito rivalersi nei confronti del cessionario o committente per quanto fosse stato tenuto a versare all’Ufficio.
ALIQUOTE IVA APPLICABILI | |||
Realizzazione in appalto o acquisto | Ristrutturazione | ||
Ppiscina su 1^ pertinenza | Piscina su pertinenza oltre la prima | Finalizzata al “bonus 36%” | |
Immobile di lusso | 22% | 22% | 22% |
1^ casa non di lusso | 4% se contestuale 10% se successiva | 10% | 10% |
Non 1^ casa | 10% | 10% | 10% |
Credits: Professioneacqua.it
L’ analizzatore acqua per piscine Blue Connect rileva i parametri relativi alla tua piscina: temperatura, pH, cloro e sali disciolti e ti dice cosa devi fare direttamente sulla app Blue Connect del tuo smartphone. Mai più problemi di acqua verde, acqua torbida o errori di pH con Blue Connect!
La nostra consolidata esperienza nel settore della costruzione piscine Brescia ci rende una realtà solida e capace formulare soluzioni sempre innovative e funzionali nella realizzazione di piscine interrate Brescia. L’impiego di materiali di alta tecnologia ci permette di raggiungere ottimi risultati nella realizzazione delle piscine, per la totale soddisfazione dei nostri committenti.
Siamo specializzati nella produzione e installazione di piscine fuoriterra Brescia che durino nel tempo e con le migliori materie prime. L’attenta cura al dettaglio che adottiamo in ogni fase di produzione, ci permette di trovare soluzioni personalizzabili e mirate per la completa soddisfazione del cliente.
Tel. 030901185
Ghedi (Brescia) Loc. Ponterosso
Via Gottolengo, 2
info@franzonipiscine.it
Dal lunedì al venerdì
8:30 – 12:00 | 14:30 – 19:00
Sabato 8:30 – 12:00
Sabato pomeriggio
solo su appuntamento
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.
Leggi di piùOKPossiamo richiedere che i cookie siano impostati sul tuo dispositivo. Utilizziamo i cookie per farci sapere quando visitate i nostri siti Web, come interagite con noi, per arricchire la vostra esperienza utente e per personalizzare il vostro rapporto con il nostro sito web.
Clicca sulle diverse rubriche delle categorie per saperne di più. Puoi anche modificare alcune delle tue preferenze. Tieni presente che il blocco di alcuni tipi di cookie potrebbe influire sulla tua esperienza sui nostri siti Web e sui servizi che siamo in grado di offrire.
Questi cookie sono strettamente necessari per fornirti i servizi disponibili attraverso il nostro sito Web e per utilizzare alcune delle sue funzionalità.
Poiché questi cookie sono strettamente necessari per fornire il sito Web, non è possibile rifiutarli senza influire sul funzionamento del nostro sito. È possibile bloccarli o eliminarli modificando le impostazioni del browser e imporre il blocco di tutti i cookie su questo sito Web.
Questi cookie raccolgono informazioni che vengono utilizzate in forma aggregata per aiutarci a capire come viene utilizzato il nostro sito web o l'efficacia delle nostre campagne di marketing o per aiutarci a personalizzare il nostro sito Web e la tua applicazione al fine di migliorare la tua esperienza.
Se non vuoi che monitoriamo la tua visita sul nostro sito puoi disabilitare il monitoraggio nel tuo browser qui:
Usiamo anche diversi servizi esterni come Google Webfonts, Google Maps e fornitori di video esterni. Poiché questi fornitori possono raccogliere dati personali come il tuo indirizzo IP, ti consentiamo di bloccarli qui. Si prega di essere consapevoli del fatto che questo potrebbe ridurre pesantemente la funzionalità e l'aspetto del nostro sito. Le modifiche avranno effetto una volta ricaricata la pagina.
Google Webfont:
Google Map:
Vimeo e Youtube video integrati:
Puoi leggere i nostri cookie e le nostre impostazioni sulla privacy in dettaglio nella nostra pagina sulla privacy.
Privacy